Interruzione del termine prescrizionale


Durante la maturazione del termine prescrizionale, è possibile che intervengano circostanze che ne interrompano o ne sospendano il decorso, impedendone il compimento.

L'interruzione è causata dal venir meno dell'inerzia del titolare del diritto: a far tempo dall'atto interruttivo decorre un nuovo intero termine di prescrizione, perdendo significato il tempo già trascorso, il quale dunque non viene a sommarsi con quello precedente nota1.

Cause di interruzione del termine prescrizionale sono:
  1. la notificazione di una domanda giudiziale relativa al rapporto in causa, nel solo ambito dei rapporti obbligatori (Cass. Civ. Sez. II, 7259/96. Non basta tuttavia un atto endoprocessuale come il deposito di una mera comparsa conclusionale: Cass. Civ., Sez. I, 24306/11), ovvero un atto di esercizio del diritto nell'ambito dei diritti reali parziari, ciò che vale ad interrompere il termine di non uso ventennale (es.: la condotta che si manifesta nel transitare sul fondo altrui nella servitù di passaggio);
  2. qualsiasi atto idoneo a porre in mora il debitore (IV comma art. 2943 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. III, 4804/87). A tal fine occorre che il detto atto presenti un duplice requisito. Soggettivamente occorre l'indicazione del soggetto obbligato. Oggettivamente è d'uopo che si sostanzi in una pretesa o intimazione scritta di adempimento intesa a far valere in maniera inequivoca la volontà di far valere il proprio diritto (Cass. Civ. Sez.III, 11015/04). Non sortisce effetti interruttivi invece la mera presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 cod.civ. nell'ambito del procedimento inventariale conseguente all'accettazione di eredità con beneficio di inventario (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12950/2017);
  3. il riconoscimento del diritto operato dal debitore, il quale vale ad interrompere la prescrizione pur perdurando l'inazione del creditore (art. 2944 cod.civ.). L'effetto dell'interruzione è differente in relazione alle diverse cause enunziate: se essa si verifica in esito alla proposizione di una domanda giudiziale alla quale faccia seguito una sentenza, la prescrizione(afferente tuttavia ad un diverso diritto) non riprende a decorrere che dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945, II comma cod.civ.). Si parla a tal proposito (come meglio si vedrà in relazione al tema specifico) di interruzione ad effetti permanentinota2.

Se l'interruzione ha invece luogo in seguito alla costituzione in mora del debitore, in esito al compimento di un atto di esercizio del diritto reale minore, in relazione al compimento di un atto di riconoscimento del diritto da parte del debitore, o infine, nel caso di proposizione della domanda giudiziale, estinguendosi il processo (art. 2945, ultimo comma cod.civ.), un nuovo termine prescrizionale riprende a decorrere per intero dalla data dei predetti atti interruttivi nota3. Nè, in senso contrario, si potrebbe sostenere l'esistenza di un principio, non rinvenibile in alcuna norma, che imponga un limite temporale alla possibilità di interrompere la prescrizione (Cass. Civ. Sez. III, 3161/03). Il rilievo della sussistenza di un fatto che integra interruzione della prescrizione non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto: ne segue come l'intervento di un evento interruttivo ben può essere rilevato ex officio dal giudice sulla scorta di elementi acquisiti agli atti (Cass. Civ. Sez. Unite, 15661/05).

Giova rammentare che, nell'ipotesi di obbligazioni solidali, l'interruzione da parte di uno dei creditori o nei confronti di uno dei debitori in solido, ha effetto per tutti, cioè sia a favore degli altri creditori in solido che a danno degli altri debitori solidali (art. 1310, II comma cod.civ.).

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.118.
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nota2

Così Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.VI, Torino, 1997, p.668.
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nota3

Cfr.Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.160.
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Bibliografia

  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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