Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 5


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 26, comma 1, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43);
b) ... (Modifica l'art. 31, comma 1, lett. c), D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43);
c) ... (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 34, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43);
d) ... (Aggiunge il comma 8-bis all'art. 61, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43);
e) ... (Modifica l'art. 62, comma 4, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43);
f) ... (La lett. f) è stata soppressa dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30).
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».
3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernenti la regolamentazione del settore.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) ... (Lettera premessa alle altre dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa aggiunge un comma all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
a) ... (Modifica l'art. 28, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
b) ... (Modifica l'art. 30, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
b-bis) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa sostituisce il comma secondo dell'art. 52, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
b-ter) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma primo dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
c) ... (La lett. c), sostituita dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica il comma secondo dell'art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
d) ... (Sostituisce il primo comma dell'art. 78, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
e) ... (Aggiunge l'art. 91-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

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