Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 6bis


PROROGA DEI TERMINI
1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono prorogati al 30 aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 , sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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