Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 6


ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI BENI E DIRITTI DELLO STATO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
1. [Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento].
(Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. ... (Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce, a sua volta, il comma 114 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662).
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.
(Comma così modificato della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 , e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972 , continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. ... (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 3, comma 206, sostituisce il comma 207 e aggiunge il comma 208-bis alla L. 28 dicembre 1995, n. 549).

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