Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 1bis


INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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