Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 1


CAPO I Disposizioni in materia tributaria (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 13-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ... (Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
c) ... (Modifica l'art. 69, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
d) ... (La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , le parole «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti «260 miliardi annui» e dopo le parole: «di redditi da pensione» sono inserite le seguenti: «e da lavoro dipendente». All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 , recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
(Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per le modalità di cui al presente comma, vedi il D.M. 22 marzo 1997)
5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 , e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotta dall'articolo 11, comma 3, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Inserisce un comma, dopo il quarto, all'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
b) ... (Modifica l'art. 25, quarto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
7. ... (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124).
8. ... (Modifica il comma 2 dell'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335)

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