Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 6ter


INCREMENTO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE
1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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