Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 8


CAPO II Disposizioni in materia finanziaria e contabile (BLOCCO DEGLI IMPEGNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI SPESA)
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.M. 16 gennaio 1997 e il D.M. 23 gennaio 2001. Vedi, anche, l'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 66, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388)
4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di autonomie.
(Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1997, n. 8, e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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