Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 4


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE E DI GENERI SOGGETTI A MONOPOLIO FISCALE
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica l'art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504);
b) ... (La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce il comma 8 dell'art. 26, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504);
c) ... (La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce con un unico comma i commi 1 e 2 dell'art. 55, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504);
d) ... (La lettera che si omette, modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504);
e) ... (Sostituisce il comma 3 dell'art. 56, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, peraltro già sostituito dalla precedente lettera d));
f) nell'art. 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per un mese».
(Modifica il comma 1 dell'art. 57, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è elevato a lire 9.960 miliardi.
3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.
5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

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