Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 2


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica l'art. 3, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
b) ... (Modifica l'art. 7, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
c) ... (Abroga il n. 10 dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
c-bis) ... (La lettera c-bis), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997 n. 30, modifica l'art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
c-ter) ... (La lettera c-ter), aggiunta dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, modifica l'art. 34, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) ... (Numero aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30. Essa modifica il comma 1, lett. c), dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
1) ... (Sostituisce il comma 7 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
2) ... (Il numero che si omette, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge due commi dopo il settimo all'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
e) ... (Modifica il n. 1 e sostituisce il n. 114 della tab. A, parte terza, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.
4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.
5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);
b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.
8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: «cessioni di» sono inserite le seguenti: «prodotti editoriali di antiquariato,»;
b) nel comma 6 le parole: «di prodotti editoriali di antiquariato,» sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota.
9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle seguenti: «commi settimo e ottavo».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

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