Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 5bis


SOSPENSIONE DI PENE PECUNIARIE TRIBUTARIE A CARICO DEGLI EREDI
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni.
(Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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