Codice Civile art. 1180


ADEMPIMENTO DEL TERZO
1. L' obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
2. Tuttavia il creditore può rifiutare l' adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

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