Eccesso di mandato e gestione di affari



Particolarmente rilevante è chiarire la relazione che si pone tra l'atto posto in essere dal mandatario esorbitando rispetto ai limiti dell'incarico e l'istituto della gestione d'affari altrui di cui all'art. 2028 cod. civ. .

Forse che il mandatario non "coperto" nella propria attività dalle prescrizioni di cui al contratto di mandato, possa allegare di aver agito quale gestore di affari altrui?

Giova a questo proposito rammentare sinteticamente che della gestione d'affari altrui costituiscono requisiti, tra gli altri, sia l'assenza di un contratto di mandato o altro rapporto tra le parti, sia il difetto di prohibitio domini, sia l' utiliter coeptum.

Nell'ipotesi in esame per definizione un rapporto tra dominus ed ipotetico gestore già esisterebbe proprio in forza del mandato. E' ben vero che, ragionando formalisticamente si potrebbe prospettare che è proprio in relazione all'atto esorbitante che il mandato si palesa difettoso, proponendo dunque la possibilità di fare riferimento alla gestione d'affari nota1. Si omette così di considerare il punto centrale del problema: che l'esorbitanza dell'atto vale anche quale implicita prohibitio domini in relazione all'atto nota2. In definitiva il riferimento all'art. 2028 cod. civ. rischia di trasformarsi in una tautologia. Le cose dette non fanno altro se non confermare che l'unico problema è quello di condurre, con riferimento all'attività del mandatario, un sindacato alla stregua del II comma dell'art. 1711 cod. civ. . E' sempre possibile recuperare l'attività formalmente esorbitante: il criterio è quello del perseguimento dell'interesse del mandante, alla luce del quale l'atto utile che si giustifica in rapporto a circostanze sopravvenute ignote al mandante e non comunicabili in tempo, non viene a sostanziare un'attività eccedente rispetto all'incarico nota3.

Occorre da ultimo rilevare che i termini della questione non mutano anche quando, allo scopo di giustificare l'attività del mandatario, si faccia riferimento ad ulteriori istituti quali l'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 3325/1981 ).

Note

nota1

In questo senso Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol. XX, 1968, p. 130; Schlesinger, Eccesso di mandato e gestione di affari altrui, in Riv. dir. civ., vol. II, 1955, p. 94; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, vol. VIII, 1957, p. 164; Donisi, Il contratto con se stesso, Napoli, 1982, p. 182.
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nota2

A ciò si è tuttavia replicato che occorre valutare caso per caso se in concreto l'atto sarebbe stato comunque valutato positivamente dal mandante (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 151).
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nota3

Analogamente Luminoso, Mandato, commissione, spedizione in: Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1984, p. 550, il quale precisa che "occorre osservare che nell'intervallo di tempo tra la stipulazione del mandato ed il compimento dell'atto eccedente potrebbe essere maturata una situazione tale da far apparire l'atto stesso, quantunque incompatibile con il mandato originale, oramai utile e conforme agli interessi del gerito".
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Bibliografia

  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • SCHLESINGER, Eccesso di mandato e gestione di affari altrui, Riv.dir.civ., II, 1955

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