Diritto di regresso nelle obbligazioni solidali



L'art. 1299 cod.civ. prevede il diritto di regresso, che consiste in uno strumento funzionale al ripristino dell'equilibrio dei rapporti interni tra condebitori in solido nota1.

La norma prescrive infatti che colui che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte propria di ciascuno di essi nota2.

Qualora uno di questi sia insolvente, la perdita viene ripartita per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Il fondamento del diritto di regresso viene rinvenuto nella regola di cui all'art. 1298 cod.civ.. Qualora infatti l'obbligazione fosse stata contratta per un interesse comune e vigesse dunque il principio in forza del quale l'obbligazione in solido si divide nei rapporti interni, è evidente che quello tra i debitori che avesse pagato al creditore l'intero vanterebbe il diritto di ricevere dai condebitori la quota di ciascuno. E' altresì chiaro che, pur presumendosi eguali le parti di ciascuno, possono darsi divergenti risultanze, ai sensi del II comma dell'art. 1298 cod.civ.. In questa ipotesi in modo pari sarà anche la ripetizione nei confronti di ciascun soggetto.

Si è anche spiegato il fenomeno del regresso in chiave di surrogazione del debitore che ha pagato nei diritti del creditore (Cass. Civ. Sez. I, 1762/82 ). E' tuttavia da sottolineare che in tanto può prospettarsi una surrogazione, in quanto sia stato pagato un debito facente capo al soggetto verso il quale opera il regresso. Il presupposto della surrogazione è pertanto proprio la regola enunziata, in forza della quale l'obbligazione solidale contratta nell'interesse di tutti i condebitori fa capo a ciascuno in una misura pari, salvo che risulti altrimenti (cioè, come detto, una differente ripartizione).

Rispetto a questa disciplina, è pertanto implicito che entro il gruppo dei soggetti solidalmente legati tra loro non opera più la solidarietà che connotava il rapporto esterno (Cass. Civ. Sez. I, 459/84 ). Questo tuttavia non significa che l'obbligazione sia divisa fra i singoli membri del gruppo in modo tale che ciascuno risponda solo per la propria quota; vuol dire soltanto che al singolo non è possibile chiedere il pagamento per la parte degli altri. Tuttavia, se un soggetto appartenente al gruppo solidale si rivelasse insolvente, la perdita verrebbe ripartita pro quota fra tutti i conde­bitori, compreso quello che agisce in via di regresso nota3 . Ciò importa che gli altri do­vranno rifondergli non soltanto la parte che toccherebbe secondo la regola del riparto interno, bensì anche una quota corrispondente alla proporzionale ripartizione della parte già facente capo all'insolvente.

Particolare attenzione merita il III comma dell'art. 1299 cod.civ., ai sensi del quale "la stessa norma (quella cioè in base alla quale se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento) si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l' obbligazione era stata assunta".

Per comprendere questa disposizione si deve pensare non già al caso in cui vi sia un solo obbligato principale nel cui esclusivo interesse l'obbligazione è stata assunta ed un obbligato sussidiario, come si verifica per il garante fidejussore. Nell'esempio della fideiussione è infatti evidente che il debitore garantito che abbia adempiuto non ha alcun regresso nei confronti del proprio garante. Inversamente, qualora il fidejussore abbia pagato perché il garantito era insolvente, non tanto si giova del diritto di regresso ai sensi della disposizione in esame, quanto subentra nella posizione già vantata dal creditore soddisfatto, esercitandone il medesimo diritto in esito alla surrogazione ex n.3 art. 1203 cod.civ..

E' giocoforza ipotizzare un'ulteriore eventualità: si pensi al caso in cui, a fronte di un obbligato principale, vi sia una pluralità di cofidejussori, ciascuno garante relativamente al medesimo debito. Che cosa dire per il caso in cui uno di essi effettui il pagamento? A questo proposito si può fare riferimento alla regola generale di cui all'art. 1298 cod.civ.. In difetto di predeterminazione di un criterio di riparto si presumerà una quota eguale (Cass. Civ. Sez. III, 4594/90 ). Che cosa dire dell'insolvenza di uno dei cofidejussori? All'ipotesi sembra potersi attagliare il riferito III comma dell'art. 1299 cod.civ.

Tornando al caso del fideiussore che ha provveduto al pagamento nei confronti del creditore, egli ha, come detto, il diritto di rivolgersi al debitore garantito in quanto si surroga nella posizione che il creditore vanta nei confronti del debitore originario, esercitando il medesimo diritto. La tendenza della giurisprudenza è quella di porre sul medesimo piano le ipotesi del regresso e quella della surrogazione (Cass. Civ. Sez. I, 1762/82 ) nota4.

Tale propensione può essere spiegata non solo in relazione al fatto che il legislatore usa il termine regresso in un'accezione generica, comprendendovi sia il caso del vero e proprio regresso che uno dei cofideiussori eserciti contro gli altri "per la loro rispettiva porzione" (art. 1954 e 1299 cod.civ.), sia l'ipotesi in cui l'unico fideiussore che ha pagato si rivolga al debitore principale (artt. 1949 , 1950 cod.civ.), ma anche in rapporto alla natura stessa della surrogazione.

Se l'istituto della surrogazione viene concepito non tanto come motore di effetti giuridici propri, quanto come volto a disciplinare l'effetto di altri istituti (quali il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod.civ., per l'appunto l'adempimento del condebitore solidale) allora il problema perde di rilevanza, sfumando in questione meramente terminologica.

Un'attenta dottrina ha tuttavia operato una distinzione tra regresso e surrogazione. Mentre quest'ultima avrebbe luogo in quanto il soggetto obbligato in via meramente accessoria subentra nel diritto del creditore soddisfatto, il regresso procederebbe tra più coobbligati nell'ipotesi in cui l'interesse di costoro fosse comune: la legge parla infatti di diritto di ripetere (I comma art. 1299 cod.civ.) e non già di surrogarsi.

Note

nota1

Il debitore è legittimato all'azione di regresso dal momento dell'estinzione dell'obbligazione solidale (Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, in N.sso Dig. It., vol. XI, 1965, p. 683).
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nota2

Con questa disposizione cessa la regola della solidarietà (avente appunto carattere eccezionale) e torna a vigere il diritto comune della parziarietà (Mazzoni, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.377).
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nota3

Una tale disposizione non sarebbe possibile qualora si trattasse di obbligazione parziaria: nei rapporti interni la solidarietà produce l'effetto per cui l'insolvenza di un appartenente al gruppo solidale si ripercuote direttamente sugli obblighi degli altri.
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nota4

Ciò significa che il debitore avrebbe la possibilità di agire sia ex art. 1299 cod.civ., sia ex art. 1203 cod.civ.: le due azioni, pur essendo distinte, concorrono alla realizzazione dell'interesse del debitore che ha effettuato il pagamento (Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, p.427).
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Bibliografia

  • BUSNELLI, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974
  • GIORGIANNI, Obbligazione solidale e parziaria, N.sso Dig. it., XI, 1965
  • MAZZONI, Costituzione in mora, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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