Immobile acquistato dal figlio con i denari dei genitori



La fattispecie dell'adempimento del terzo (art. 1180 cod. civ. ) viene in considerazione a proposito di un particolare problema che ha modo di porsi nella prassi con una certa frequenza. Si tratta del caso in cui un soggetto provveda ad erogare le somme necessarie all'acquisto di un immobile che viene intestato ad un soggetto diverso dal solvens. Si pensi a Tizio e Tizia, genitori di Caio, maggiorenne senza redditi propri, che pagano il prezzo dell'appartamento che Caio acquista da Sempronio. Caio non può essere considerato soggetto interposto né realmente né fittiziamente. Lo scopo di Tizio e Tizia non è già quello di frapporre uno schermo tra il bene e la loro persona, bensì quello di sovvenire alle esigenze del figlio, provvedendo all'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del corrispettivo dell'alienazione. Ciò viene a concretare una donazione indiretta, attuata per il tramite dello strumento di cui all'art. 1180 cod. civ.. La fattispecie viene in considerazione sia nell'esempio appena fatto, sia nell'ipotesi in cui i genitori abbiano a pagare il corrispettivo dell'appalto stipulato per l'edificazione di un fabbricato sul suolo già di proprietà del figlio, fabbricato che, a cagione dell'operatività del principio di accessione, divenga di proprietà del titolare del suolo (Cass. Civ., Sez. II, 11035/2014). Cosa dire della distinta ipotesi del pagamento da parte dei genitori delle rate di mutuo sovvenuto ai fini dell'acquisto dell'immobile in capo al figlio? Il risultato non cambia rispetto a quanto già precisato (per una significativa conseguenza in campo tributario: cfr. Cass. Civ., Sez. V, 5167/2017).

Il problema è quello della qualificazione giuridica della delineata operazione. Una volta apertasi la successione a causa di morte dei genitori (adempienti il debito altrui) qual è l'oggetto del conferimento da effettuare in sede di collazione tra coeredi? Deve essere assoggettato a collazione il prezzo versato ovvero l'immobile acquistato? La risposta possiede notevoli implicazioni: nel primo caso i coeredi potranno al più pretendere gli interessi legali, nel secondo l'immobile stesso il che, in tempi di elevata svalutazione monetaria, potrebbe risultare economicamente più favorevole. La giurisprudenza ha espresso in proposito pareri oscillanti (Cass. Civ. Sez. II, 1851/80 ), fino alla pronunzia delle Sezioni Unite della S.C. che, nel 1992, hanno statuito nel secondo senso (Cass. Civ. Sez. Unite, 9282/92). In tempi più recenti (ma a ben vedere il riferito dictum delle SSUU è sempre attuale: si veda Cass. Civ., Sez. II, 10759/2019) è stato deciso che, al fine di poter ritenere che l'oggetto della donazione indiretta sia costituito dall'immobile, sarebbe necessaria o la corresponsione del denaro direttamente all'alienante o la previsione esplicita della destinazione della somma erogata (Cass. Civ. Sez. II, 26746/08). La questione possiede notevoli conseguenze non soltanto in riferimento alla disciplina della collazione, come detto, bensì anche in relazione all'esercizio dell'azione di riduzione, con ripercussione anche per i terzi aventi causa dal donatario (Cass.Civ., Sez.I, 11496/10).
A questo tema si possono aggiungere implicazioni fiscali. Generalmente nella pratica si procede facendo acquistare titoli di Stato o altri valori da parte dei genitori, effettuando una donazione di tali titoli dai genitori al figlio, il quale provvede a rivenderli onde effettuare, con il corrispettivo ricavato, l'acquisto immobiliare. Qualora si dovesse seguire questa via (e non già quella, più diretta, del pagamento effettuato dai genitori all'alienante) sarebbe difficile poi negare che l'oggetto della collazione sia costituito dal denaro. Rimane da puntualizzare che, allo scopo di escludere che il pagamento del terzo possa intervenire a titolo oneroso, occorrerà che venga esclusa la ricorrenza della surrogazione del terzo nel credito vantato da colui che viene pagato (art. 1201 cod. civ. ). A queste condizioni, non soltanto si ha il pieno rispetto della normativa afferente al tracciamento degli strumenti di pagamento, ma si consegue anche il risultato di mandare la liberalità indiretta in esenzione da imposta di donazione. Ciò a condizione che vi sia, per l'appunto, una piena ricognizione di tale aspetto, con l'istituzione del debito collegamento tra essa e la negoziazione principale assoggettata ad imposta di registro (Cass. Civ., Sez. V, 13133/2016).

Contributi di approfondimento


Prassi collegate

  • Studio n. 29-2017/T, Liberalità indirette e collegamento negoziale
  • Quesito n. 714-2014/T, Imposta di bollo, compravendita con pagamento prezzo da parte di genitori dell’acquirente a titolo di liberalità indiretta
  • Studio n. 135-2011/T, Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell’attività notarile
  • Studio n. 711-2008/C, Il pagamento del prezzo della compravendita

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