Delegazione passiva



Quando un soggetto (che assume la qualifica di delegante) invita o impartisce l'ordine ad un altro soggetto (il c.d. delegato) di effettuare o di obbligarsi ad eseguire un pagamento nelle mani di un ulteriore soggetto (il delegatario) si verifica la fattispecie della delegazione passiva di cui agli artt. 1268 e ss. cod. civ..

Il delegante solitamente è, allo stesso tempo, debitore del delegatario e creditore del delegato. Per il tramite della figura in esame egli può assegnare al proprio creditore un nuovo debitore (il delegato) il quale, a propria volta, si obblighi ad eseguire la prestazione, ovvero può invitare il delegato ad eseguire direttamente la prestazione nelle mani del delegatario. Nel primo caso si configura la c.d. delegatio promittendi, con la quale il delegato si obbliga nei confronti del delegatario ad effettuare il pagamento di quanto dovuto dal delegante, nel secondo la delegatio solvendi, per il cui tramite, invece, il delegato effettua direttamente il pagamento nelle mani del delegatario nota1.

Se Tizio vanta un credito nei confronti di Sempronio ed è a propria volta debitore di Caio, per una somma di importo analogo, normalmente Sempronio effettuerebbe il pagamento nelle mani di Tizio, il quale a propria volta si comporterebbe analogamente nei confronti di Caio. E' tuttavia sicuramente più rapido per Tizio invitare Sempronio a pagare a Caio, con ciò producendo, per il tramite di una sola operazione, lo stesso risultato.

Come è evidente, utilizzando la figura della delegazione passiva, nel momento in cui il delegato effettua la prestazione nelle mani del delegatario (rapporto finale), agisce contemporaneamente sul rapporto tra esso delegato e il delegante (rapporto di provvista), operando una sostanziale compensazione tra il proprio debito ed il controcredito derivante dal pagamento effettuato nelle mani del delegatario, nonché su quello che intercorre tra il delegante ed il delegatario (rapporto di valuta). Si soddisfano in questo modo esigenze di razionalità, realizzando un risultato economico sotto il profilo operativo nota2 .

Dal punto di vista della struttura giuridica, la delegazione è concepibile o come mera somma di due distinti rapporti nota3 o come fattispecie trilatere complessa nota4: in ogni caso la struttura di essa individua i soggetti coinvolti come legati da rapporti che si identificano quali rapporto di valuta (tra delegante ed e delegatario), rapporto di provvista (tra delegante e delegato), rapporto finale (tra delegato e delegatario) nota5.

Delegazione passiva

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Giova rilevare che l'elemento intrinseco, valevole ad individuare appropriatamente la figura della delegazione passiva rispetto ad altre (quali l'adempimento del terzo), è costituito dalla peculiare consistenza del rapporto di valuta e di quello di provvista, ciò che consente in ogni caso di individuare, a fondamento della struttura della delegazione, una causa onerosa.

Verifichiamo la fondatezza di questo assunto dal punto di vista del creditore delegatario. Costui o riceve il pagamento dal delegato ovvero ne accoglie la dichiarazione intesa a dar vita ad un vincolo obbligatorio. In ogni caso, per il delegatario, è del tutto irrilevante l'esistenza del rapporto di provvista (salvo il caso dell'esplicito richiamo che rende opponibile al delegatario le eccezioni fondate su tale rapporto: cfr. art. 1271 cod. civ. ). Ne segue che non sarebbe per costui distinguibile l'ipotesi della delegazione (nella specie della delegatio solvendi, contrassegnata appunto dal rapporto di provvista tra delegante e delegato nonché dall'immediatezza del pagamento) da quella dell'adempimento del terzo (art. 1180 cod. civ. ) nota6.

Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo (art. 1270 cod. civ. ) nota7.

Note

nota1

La costruzione delle due forme di delegazione quali istituti l'uno diverso dall'altro appartiene alla tradizione: già il Cujacius (Codex Jiustinianus, Recitationes solemnes, in Cujacii Opera postuma, Napoli, 1758, p. 1283) parlava di due specie nettamente differenti, ravvisando una rilevante divergenza nell'effetto novativo proprio della delegazione promissoria, non ovviamente riscontrabile nella delegazione di pagamento.
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nota2

Mancini, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 402. In particolare Rescigno, voce Delegazione, in Enc. dir., vol. XI, 1962, p. 930, sostiene che la delegazione "realizza un'economia di mezzi giuridici, agevolando i movimenti di ricchezza".
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nota3

Pellizzi, Fallimento del delegante e successiva esecuzione del "iussum", in Riv. dir. civ., vol. II, 1958, pp. 576 e ss. e Rescigno, op. cit., p. 960.
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nota4

In tal senso Nicolò, Accollo e delegazione, Raccolta di scritti, vol. I, Milano, 1980, p. 319; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 224. Anche la giurisprudenza qualifica la delegazione promissoria come negozio trilaterale (v. Cass. Civ. Sez. I, 723/71 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 18735/03 )
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nota5

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica- Zatti, Milano, 1991, p. 820.
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nota6

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol. III, Genova, 1980, p. 189. Contra Visintini, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1965, p. 78. Quest'ultimo esclude che l'adempimento del delegato sia identificabile nell'adempimento del terzo e qualifica il delegato come "ausiliario semplice del debitore".
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nota7

Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1982, p. 277, sostiene che se il delegato, pur conoscendo l'intervenuta revoca, effettua ugualmente la prestazione, l'irripetibilità va valutata alla stregua del principio di buona fede e va fondata sull'esistenza di una giusta causa accipiendi.
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nota

Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • MICCIO, Delle obbligazioni in generale, Torino, IV, 1982
  • NICOLO', Accollo e delegazione, Milano, Raccolta di scritti, I, 1980
  • PELLIZZI, Fallimento del delegante e successiva esecuzione del iussum, Riv.dir.civ., II, 1958
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1967

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