La surrogazione



La Sezione II del Capo II del Titolo I del Libro IV del codice civile intitolata "Del pagamento con surrogazione" contiene alcune norme (artt. 1201 , 1202 , 1203 , 1204 e 1205 cod. civ.) che prevedono la sostituzione della parte attiva del rapporto obbligatorio con un soggetto diverso da quello originario: si determina cioè la sostituzione del creditore con colui che ha provveduto ad effettuare a vario titolo il pagamento del debito. Lo scopo della surrogazione consiste propriamente nel facilitare il pagamento del creditore attribuendo al solvens, a colui che paga, i diritti e le garanzie attinenti al rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore originario e creditore.

La costruzione dogmatica della surrogazione per pagamento non é pacifica in dottrina. A tal proposito si contendono il campo due opinioni:

  1. I fautori della prima nota1 , osservando che l'esecuzione del pagamento da parte di un terzo è idonea ad attuare il diritto di credito, sostengono che costui, adempiendo l'obbligazione altrui, realizzi il diritto credito e, conseguentemente, ne determini l'estinzione. L'estinzione del diritto di credito non comporterebbe tuttavia il parallelo venir meno dell'obbligazione, vale a dire della situazione giuridica passiva facente capo al debitore: quest'ultima permarrebbe proprio in funzione della surrogazione del terzo, il quale si verrebbe a sostituire all'originario creditore quale titolare della situazione giuridica soggettiva attiva. Il diritto del surrogante sarebbe diverso da quello del creditore soddisfatto, pur essendo connotato da un eguale contenuto.
  2. Vi sono invece coloro nota2 che, proprio sulla scorta della difficoltà che presenta la costruzione dogmatica di un rapporto nel quale si verifichi da un lato l'estinzione del diritto (il credito), dall'altro la permanenza dell'obbligazione (il debito), osservano come l'adempimento del terzo valga a soddisfare l'interesse del creditore, ma non ad estinguerne il diritto. Il terzo, ponendo in essere l'atto di adempimento concernente l'altrui debito, sostanzialmente determina a proprio favore, in relazione e secondo i presupposti di cui alla normativa in esame, una vicenda acquisitiva del diritto di credito già facente capo al creditore originario. In altri termini, il surrogante succederebbe nello stesso diritto di credito già vantato dal creditore soddisfatto: sostanzialmente si renderebbe acquirente del credito. Sembrerebbe questo il parere dominante anche in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 704/79 ). Nel solco di questo parere si è anche osservato che la surrogazione, analogamente alla cessione del credito, determinerebbe una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. La distinzione tra i due istituti consisterebbe nella concreta effettuazione del pagamento. La surrogazione postula infatti che l'obbligazione sia stata adempiuta, la cessione del credito invece presuppone, al contrario, che il pagamento non sia ancora intervenutonota3 .

Giova comunque osservare che l'istituto in esame non tanto si presta ad essere interpretato come motore di effetti giuridici propri (nel senso cioè di determinare o meno l'estinzione del debito originario) quanto come volto a disciplinare l'effetto di altri istituti: si pensi al pagamento del terzo (art. 1180 cod. civ. ), all'adempimento del condebitore solidale (artt. 1292 e ss. cod.civ.). Queste figure non vengono escluse dalla concorrente surrogazione, di cui anzi talvolta costituiscono il presupposto: ad esempio è possibile che il creditore, ricevendo dal terzo (il quale non intenda compiere un atto di liberalità indiretta) il pagamento del debito altrui ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. , dichiari di surrogarlo nei propri diritti.

Il codice civile prevede tre figure di surrogazione: essa può intervenire per volontà del creditore il quale, ricevendo il pagamento da un terzo, può dichiarare espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (art. 1201 cod. civ. ); è altresì possibile che la surrogazione proceda per volontà del debitore che, prendendo a mutuo una somma di danaro al fine di pagare il debito, surroghi il mutuante nella posizione del creditore (alle regole di cui all'art. 1202 cod. civ. ), si dà infine surrogazione per volontà della legge (surrogazione legale) nelle ipotesi di cui all'art. 1203 cod. civ. nonchè nelle ulteriori previste da singole disposizioni. Occorre soffermarsi sull'aspetto sostanziale di siffatto riferimento alla volontà. Non pare infatti che venga in considerazione un intento negoziale in senso proprio quale motore degli effetti dell'istituto in esame. In altre parole, la rilevanza della volontà delle parti coinvolte nel fenomeno sembrerebbe limitarsi alle pattuizioni sottostanti alla surrogazione (nuovo mutuo sovvenuto al debitore), i cui effetti seguono automaticamente nei casi di cui all'art.1203 cod.civ. e "quasi" automaticamente nelle ulteriori ipotesi.

Come risulta evidente, i casi di surrogazione sono per lo più connotati dal fatto che in capo al solvens non v'è alcun obbligo giuridico di effettuare la prestazione (ponendosi come terzo rispetto al rapporto obbligatorio) nota4. Si distingue in tal senso il caso di cui al n. 3 dell'art. 1203 cod. civ. , in quanto riferibile al debitore solidale che esegue per intero il pagamento: in questa ipotesi infatti il soggetto adempiente deve essere considerato debitore per l'intero debito, pur sempre vantando inoltre il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali.

Giova infine osservare che la surrogazione, sia legale sia volontaria, ha effetto non soltanto nei confronti del debitore, bensì anche dei garanti (art. 1204 cod. civ. ).

Trattandosi di pegno, in difetto di consenso del costituente la garanzia reale, il creditore soddisfatto non può trasferire il possesso del pegno al creditore surrogato (cfr.art. 1263 , II comma, cod. civ., richiamato dall'art. 1204 cod. civ. ).

Ciò non importa che venga meno la garanzia per il creditore surrogato, poiché quello soddisfatto, in caso di dissenso, rimarrà custode del pegno a favore del primo (art. 1263 cod. civ. ).

Note

nota1

Sono di questa opinione Buccisano, La surrogazione per pagamento, Padova, 1958, p. 37; Nicolò, L' adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1065; Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, 2-IV, Milano, 1955, pp. 22-65.
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nota2

Così Carpino, voce Surrogazione (pagamento con), in N.sso Dig.it, vol. XVIII, p. 967; Prosperetti, Il pagamento con surrogazione, in Tratt. dir. civ., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 125; Merlo, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933, p. 65.
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nota3

In tal senso Carpino, op. cit., p. 965; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 358.
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nota4

Analogamente Zaccaria, Dell'adempimento delle obbligazioni, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1984, pp. 794 e 795.
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
  • BUCCISANO, La surrogazione per pagamento, Padova, 1958
  • CARPINO, Surrogazione (pagamento con), Milano, N.sso Dig. it., XVIII, 1998
  • MERLO, La surrogazione per pagamento, Padova, 1933
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
  • PROSPERETTI, Il pagamento con surrogazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Rescigno, IX, 1984
  • ZACCARIA, Dell'adempimento delle obbligazioni, Padova, Comm. breve al cod.civ. Cian Trabucchi, 1984


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