Risoluzione del contratto di appalto



 

Il contratto di appalto è contraddistinto da una
speciale normativa in tema di risoluzione che prende in
considerazione sia vizi e difformità
(art. 1668  cod.civ.) che altrimenti
dovrebbero essere valutati secondo la normativa generale in
tema di gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod.civ. ),
sia il sopraggiungere di eventi tali da legittimare il rimedio
della risoluzione per impossibilità sopravvenuta


(art. 1672 cod.civ. ) o per eccessiva
onerosità

(art. 1664 cod.civ. ).

E' evidente inoltre che troverà
applicazione l'ordinario regime di risoluzione per
inadempimento qualora una delle parti non esegua le
obbligazioni assunte o le esegua in ritardo, e purché si tratti
di un inadempimento di non scarsa importanza ex art.1455 cod.civ.  (Cass.Civ., Sez. I,
1217/2000  ; Cass. Civ., Sez. II 
5112/1998   

).  

  

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