Revocazione delle donazioni



L'ambito della revocazione delle donazioni abbraccia tanto le liberalità dirette quanto quelle indirette. Si sottraggono, come verificheremo separatamente, soltanto le donazioni remuneratorie e quelle obnuziali (805 cod.civ. ), quelle effettuate in occasione di servizi resi o quelle d'uso di cui al II comma dell'art.770 cod.civ. nonchè, da ultimo, le liberalità non soggette a collazione ai sensi dell'art. 742 cod.civ. .

Quanto alle donazioni indirette occorre fare riferimento al modo di disporre del I° comma dell'art.809 cod.civ. , che espressamente assoggetta "le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod.civ. " alle stesse norme "che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli". Così potrà essere revocata la liberalità insita nell'adempimento del terzo (art.1180 cod.civ. : si pensi all'immobile acquistato dal figlio con i soldi erogati dal genitore) nota1.

Nodo problematico è quello della reciprocità delle attribuzioni donative. Si pensi a Tizio che dona a Caio un appartamento e che, a propria volta, riceve allo stesso titolo un appezzamento di terreno. Il codice del 1865 stabiliva espressamente che la revocazione di una delle donazioni reciproche produceva la revocazione anche dell'altra (art. 1083 cod.civ. 1865 ). Nulla stabilisce invece il codice civile vigente. A parere di alcuno la lacuna non sarebbe casuale: la norma sarebbe stata ritenuta superflua in quanto conclusione logicamente conseguenziale nota2. Pare tuttavia preferibile l'opinione contraria di chi nota3 ha osservato che la revocazione di entrambe le liberalità verrebbe in effetti a porre un'interdipendenza tra le attribuzioni dedotte nelle due donazioni che mal si concilierebbe con l'essenza dell'atto liberale. In altri termini la risposta affermativa postula l'esistenza di un nesso di reciprocità tra le due attribuzioni che non si può porre, pena la negazione radicale della stessa causa donativa. Il collegamento negoziale che ne scaturirebbe non potrebbe non coinvolgere l'elemento causale dell'intera operazione. Così non è: le due donazioni hanno invero causa autonoma ed il loro collegamento non rappresenta altro se non un mero motivo che, come tale, non può incidere né sulla struttura negoziale né sulla sorte di alcuno degli atti.

Pienamente revocabili sono anche le donazioni modali, giacché l'apposizione di un modo non è ritenuto sufficiente ad alterare la struttura tipica liberale della donazione. La revocazione dunque eliminerà tanto gli effetti contrattuale della donazione quanto quelli prodotti dal modo. Di conseguenza se il modo è stato eseguito, il donatario dovrà restituire i beni donati, ma avrà diritto ad ottenere il valore della prestazione eseguita nota4.

Note

nota1

Così Carnevali, in Comm.cod.civ., vol.II, Torino, 1997, p.478.
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nota2

Così Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.768.
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nota3

Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.581.
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nota4

Torrente, cit., p.581.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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