Codice Civile art. 1183


TEMPO DELL'ADEMPIMENTO
1. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell' esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
2. Se il termine per l' adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

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