I contratti di
vendita obbligatoria (tra i quali ricordo la vendita di cosa altrui, vendita di cosa futura, vendita di cosa generica, vendita alternativa, vendita con riserva della proprietà) sono diretti al
trasferimento, anche se
differito, della proprietà di un bene rispetto alla conclusione del contratto.
Di conseguenza non vanno confusi con i contratti che hanno ad oggetto un facere (ad esempio, contratto d’appalto).
Anche nell’ambito delle vendite obbligatorie poste in essere nell’esercizio d’impresa, l’individuazione della natura giuridica del contratto comporta una serie di corollari applicativi in ordine alla determinazione del reddito d’impresa soprattutto con riguardo alla valutazione delle
rimanenze, all’esercizio di
competenza, alla determinazione delle
plusvalenze ed alle
sopravvenienze passive. Salvo alcune precisazioni, si rinvia a quanto esposto in tema di
vendita ad effetti reali.