Vendita di cosa futura e vendita condizionata e con patto di riscatto



Vendita di cosa futura

Se la vendita di cosa futura è posta in essere da imprese, in ossequio ai criteri illustrati, l’esercizio di competenza per l’imputazione dei relativi costi e proventi è quello in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà (art. 109, comma 2, D.P.R. n. 917/1986).

Vendita condizionata e con patto di riscatto

Tale vendita può ben dissimulare un contratto di mutuo, con conseguente presunzione di interessi ex art. 43, D.P.R. n. 917/1986.

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