Esercizio di competenza


Di regola l’esercizio di competenza cui imputare i costi ed i ricavi coincide con il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento giuridico del bene, indipendentemente dal momento in cui è corrisposto (in tutto o in parte) il prezzo della cessione.

Di conseguenza, nella vendita ad effetti obbligatori (in cui il trasferimento giuridico del bene è successivo alla conclusione del contratto), l’esercizio di competenza dei ricavi e dei costi sarà, di norma, quello successivo alla conclusione del contratto in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene, distinguendo tra beni mobili ed immobili secondo i criteri già detti (vedi voce sulla vendita ad effetti reali), salvo precisare che per la vendita con riserva della proprietà (o riservato dominio) non si tiene conto della clausola di riserva ed i costi e ricavi vanno imputati nell’esercizio in cui è concluso il contratto (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

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