Se oggetto della vendita obbligatoria sono
beni merce, cioè beni alla cui produzione e commercio è diretta l’attività dell’impresa (ad esempio vendita di appartamenti da costruire da parte di una impresa edile), i relativi
proventi generano ricavi cui vanno correlati i costi di produzione sostenuti dall’impresa (art. 92, D.P.R. n. 917/1986).
nota1 I proventi percepiti per la vendita obbligatoria sono considerati ricavi solo, di regola, quando è trasferito il bene. Sino a quel momento i proventi e le spese vanno considerate come mere poste di credito e debito, con la conseguenza che è necessaria la
rilevazione delle rimanenze degli acquisti di merci, materie prime, ecc. relative a beni non ancora trasferiti all’acquirente (Si rimanda alla voce relativa alla disciplina della
vendita ad effetti reali).
Con riguardo ad alcune specifiche fattispecie la legge consente che i proventi siano considerati ricavi anche
prima del trasferimento giuridico del bene (e, quindi, i relativi costi non saranno più sospesi con il sistema della valutazione a rimanenza, ma concorreranno a determinare il reddito dell’esercizio).
Per evitare comportamenti elusivi indipendentemente dal trasferimento della proprietà, è disposto che:
- nella vendita con riserva della proprietà non si tiene conto della clausola di riserva; i ricavi si considerano di competenza dell’esercizio in cui il bene è stato consegnato, anche se civilisticamente il trasferimento giuridico è soggetto alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo (art. 1523 cod. civ.);
- la locazione con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti, sia assimilata al trasferimento. Se la clausola di trasferimento non vincola entrambi, ma è posta solo come facoltà, la cessione avviene solo se e quando sia esercitato il riscatto.
Note
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Nella vendita a prova o con riserva di gradimento (art. 1520 cod. civ.) il corrispettivo si considera conseguito all’esito del gradimento o della prova (R.M. 26 giugno 1980, n. 9/1370). Gli acconti percepiti da una impresa edile (anticipati rispetto al trasferimento della proprietà) non costituiscono ricavi ma solo poste di credito e debito che non entrano nella determinazione del reddito d’impresa.
L’errata qualificazione della natura giuridica del contratto può comportare gravi conseguenze anche con riguardo alla valutazione delle rimanenze. In una recente sentenza, il Giudice tributario è proprio incorso in questo errore ed ha qualificato contratto d’appalto di durata ultrannuale quel che in effetti era un contratto di vendita di cosa futura (e quindi vendita obbligatoria).
Di conseguenza, per la valutazione delle rimanenze, ha erroneamente applicato il criterio proprio per le opere in corso di lavorazione ed eseguite su ordinazione del committente (cfr. art. 93, D.P.R. n. 917/1986), invece del corretto criterio di valutazione ex art. 92, D.P.R. n. 917/1986 per i beni oggetto di vendita (Comm. trib. prov. Milano 14 febbraio 2000, n. 35).
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