Anche le azioni possono validamente essere oggetto del diritto reale di usufrutto ovvero, in quanto beni mobili, di pegno. Il problema più cospicuo che in questo caso si pone è quello dell'attribuzione del diritto di voto.
Il I comma dell'art.
2352 cod. civ. prescrive che "nel caso di pegno o usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario". In esito alla riforma del diritto societario è stata aggiunta la prescrizione in base alla quale "nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto viene esercitato dal custode".
Si è così osservato che la regola dell'inscindibilità, riferita in generale ai titoli azionari, soffre di eccezione proprio relativamente a questa attribuzione del solo diritto di voto ad un soggetto (creditore pignoratizio usufruttuario, custode) diverso dal socio, al quale pure spettano contemporaneamente gli altri diritti. Stante i principi di infrazionabilità ed indivisibilità dei titoli azionari che discendono dal tenore testuale dell'art.
2347 cod. civ., è giocoforza individuare il soggetto abilitato a contribuire con il proprio voto alla formazione della volontà dell'ente operando una scelta tra il socio ed il titolare del diritto reale parziario. La norma, risolvendo un problema agitato sotto il vigore del codice di commercio, ha dettato per l'usufrutto una disciplina che si pone in consonanza rispetto ai principi generali, mentre per il pegno ha previsto invece una regola che solo apparentemente diverge da questi ultimi. Spetta infatti all'usufruttuario il godimento del bene
salva rerum substantia, potendo egli "trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare" (art.
981 cod. civ.). Il creditore pignoratizio, tenuto a custodire la cosa ricevuta a garanzia del credito che vanta, ha soltanto la facoltà di appropriarsi dei frutti prodotti dalla
res (salvo patto contrario), ma non può farne uso senza il consenso del costituente, "salvo che l'uso non sia necessario per la conservazione di essa" (art.
2792 cod. civ.).
L'attribuzione del diritto di voto (da non ritenersi limitato alle sole assemblee ordinarie: cfr. Cass. Civ. Sez. I,
1795/53 : ma vedi ora l'ultimo comma della norma in esame)
a soggetto diverso dal socio non è priva di rilevanza. Il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno esercitare il voto "ispirandosi ad un criterio di buona amministrazione finalizzata alla conservazione del valore delle azioni...(senza coltivare) interessi egoistici in opposizione a quelli del titolare" (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
1795/53, Tribunale di Foggia,
21/02/1986).
Ciò premesso, l'art. 2352 cod. civ. configura l'attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio ed all'usufruttuario come semplice effetto naturale della costituzione del diritto reale sul titolo partecipativo, espressamente facendo salva la "convenzione contraria". Nell'ipotesi del sequestro invece la norma non pare ammetta deroghe rispetto all'attribuzione del detto diritto al custode.
L'usufruttuario e il creditore garantito da pegno potranno perciò diversamente accordarsi, pattuendo la permanenza del diritto di voto in capo al socio per tutte ovvero soltanto per determinate sessioni assembleari. Si discute sull'opponibilità di questi patti alla società. V'è chi ha tratto argomento dall'art.
1992 cod. civ. per negare la rilevanza per la società, che in buona fede abbia ammesso al voto il possessore del titolo, di accordi che abbiano privato quest'ultimo della titolarità o del diritto di voto
nota1.
Di segno diverso è la problematica relativa all'ammissibilità della previsione statutaria che dispone, nelle ipotesi di pegno ed usufrutto del titolo, la permanenza del diritto di voto in capo al socio. Indubbiamente si desidera in questo modo costituire una limitazione avente efficacia reale, opponibile agli eventuali titolari del diritto parziario sulle azioni. La questione poteva dirsi strettamente connessa con il tema dell'ambito di applicazione e dell'efficacia delle limitazioni all'alienazione delle azioni di cui al vecchio testo dell'art.
2355 cod. civ. (ora art.
2355 bis cod. civ.).
Secondo l'opinione prevalente in dottrina
nota2 le clausole che importano i predetti limiti
hanno efficacia reale e non meramente obbligatoria nota3. E' usuale, a proposito di vincoli reali, il riferimento al fatto che essi rinvengano la propria fonte nella legge, con la correlativa esclusione in materia dell'intervento dell'autonomia privata. Ad essa non è consentita la creazione di limitazioni alla circolazione dei beni aventi efficacia ed opponibilità esterna. Corollario della regola è il
numerus clausus dei diritti reali nonchè l'efficacia meramente obbligatoria del divieto di alienare di cui all'art.
1379 cod. civ..
Nella fattispecie, l'art. 2355 bis cod. civ. può considerarsi in astratto come fonte legale dell'opponibilità delle clausole limitative che in concreto vengono introdotte nello statuto nota4.
Non si ritiene invece sufficiente il richiamo dell'inserimento della clausola nello statuto, che la eleverebbe "a regola dell'ordinamento societario
nota5. La pubblicità conferita allo statuto non pare qualitativamente diversa (pur in presenza dell'art.
2193 cod. civ. , rispetto al quale si consideri tuttavia il disposto del II comma dell'art.
2291 cod. civ. ) da quella operata per mezzo della trascrizione degli atti concernenti gli immobili: ed allora se si esclude, ciò che è pacifico, stante la tassatività degli atti trascrivibili ex art.
2643 cod. civ., che le parti possano conferire rilievo reale ad una clausola contrattuale che per sua natura non l'abbia, non si vede come sia possibile che ciò avvenga in materia di società in base ad un meccanismo del tutto analogo. I rilievi che precedono possono servire di orientamento per la soluzione del caso prospettato.
Se l'origine dell'opponibilità erga omnes della clausola statutaria si dovesse rinvenire nella natura contrattuale del vincolo sociale, si dovrebbe concludere nel senso della rilevanza esterna della concreta configurazione della partecipazione come i soci l'hanno voluta e conformata. Valida e rilevante per i terzi sarebbe anche la clausola che riserva il diritto di voto al socio nell'ipotesi di usufrutto e di pegno sul titolo. La fattispecie in esame non può inquadrarsi nell'ambito delle limitazioni all'alienazione di cui all'art.
1379 cod. civ.. Con quest'ultimo termine ci si riferisce al trasferimento
in toto della partecipazione sociale, non comprensiva nè dell'ipotesi di alienazione derivativo-costitutiva nè di convenzioni relative al voto. E' stato così deciso (Tribunale di Monza,
31/01/1973) in senso negativo rispetto all'applicabilità della clausola statutaria di gradimento alla costituzione di pegno sui titoli azionari, in base ad una analoga ricostruzione ermeneutica dell'ambito applicativo del vecchio testo dell'art.
2355 cod. civ.. La Corte di merito, avendo premesso che "ai sensi dell'art.
2355 cod. civ. le limitazioni statutarie non possono che investire la alienazione dei titoli..", ha concluso sostenendo la stretta interpretazione della norma "giacchè la legittimità delle limitazioni, suggerita dall'opportunità di assicurare la stabilità del gruppo sociale..., si pone come derogativa del principio della trasferibilità delle azioni". Non pare che possa sottrarsi alle stesse osservazioni la clausola che assicura la permanenza del diritto di voto in capo al socio anche nel caso di costituzione di pegno o di usufrutto sul titolo. Anche in questo caso, non potendosi rinvenire nel previgente art.
2355 cod. civ. (ora art.
2355 bis cod. civ. ) la fonte dell'opponibilità
erga omnes di siffatta previsione, si perviene all'esclusione di un tale effetto esterno. Si aggiunga che, in concreto, l'esercizio disinvolto del voto da parte del socio potrebbe giungere a vanificare la garanzia del creditore pignoratizio e i diritti dell'usufruttuario.
In esito alla riforma è stato introdotto nella norma in questione il III comma, che assume in considerazione la sorte dell'aumento di capitale gratuito, ipotesi controversa nel silenzio del previgente testo della disposizione. E' stato così sancito che, nel predetto caso, il pegno, l'usufrutto, il sequestro,
si estendono alle azioni di nuova emissione. Cosa riferire infine dei diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal nuovo testo dell'art. 2352 cod. civ.? Attualmente l'ultimo comma del detto articolo fa innanzitutto salvi gli accordi delle parti ovvero il contenuto del provvedimento del giudice che ha disposto il sequestro. Soltanto in difetto di tali previsioni viene dettata una regola dispositiva:
così nel caso di usufrutto o di pegno ne viene sancita la contitolarità in capo sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, sia al socio; nel caso di sequestro invece l'esercizio spetta al solo custode. Per quanto attiene al
diritto di opzione, nel silenzio della norma in esame, esso deve ritenersi escluso. Ne segue che l'eventuale aumento di capitale a pagamento sottoscritto dal soggetto che rivesta la qualità di mero usufruttuario non può non essere considerata come effettuata da un terzo (Tribunale di Bari,
04/06/2010). Ne segue ulteriormente come il diritto del creditore pignoratizio non possa estendersi nè alle somme ricavate dalla vendita del diritto di opzione, nè alle azioni di nuova emissione emesse in esito all'esercizio del diritto di opzione dal socio (
Tribunale di Milano, 29 marzo 2016).
Note
nota1
Cfr. De Martini,
Esercizio del diritto di voto per le azioni sociali date in pegno e opponibilità alla società delle relative convenzioni, in Giur. compl. Cass. Civ., 1945, II, p.235.
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Cfr. Ascarelli,
Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie, in Banca, borsa, titoli di credito, 1953, vol. I, p.281; Frè, La Società per azioni, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, vol. V, 1982, p.255; Di Sabato,
Manuale delle società, Torino, 1987, p.311; Ferrara,
Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p.433; Santoro Passarelli,
Struttura e funzione della prelazione convenzionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, pp.697 e ss.; contra : De Ferra,
La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, p.268; Angeloni,
Il patto di prelazione fra i soci nella vendita di azioni o di quote di società, in
La società per azioni alla metà del sec.XX. Studi in memoria di Angelo Sraffa, vol. I, Padova, 1961, p.3 ed in giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. I,
3702/57; Cass.Civ. Sez.I,
1044/77; Tribunale di Perugia,
08/03/1982; Appello di Napoli,
08/07/1982.
top2nota3
Questa conclusione si fa discendere ora dalla legge di circolazione del titolo, analogamente all'apponibilità di limiti alla circolazione dei titoli cambiari, ora dall'efficacia della pubblicità conferita allo statuto, congiunta al tenore "autorizzatorio" dell'art.
2355 bis cod. civ.. Sembrano assai importanti i rilievi in proposito svolti dall'Ascarelli (cfr. Sui limiti statutari, op. cit., p. 295) con riferimento alla prima delle teoriche riferite, seguita dallo stesso Autore in un precedente saggio del 1931 (Ascarelli,
Sui limiti statutari alla circolazione delle azioni e sui diritti individuali degli azionisti, in Riv. dir. comm., 1931, vol. II, p. 487). Anche quando non fossero emessi certificati azionari, come previsto dall'art.
5 del Regio Decreto 239/42 potrebbero pur sempre esser previsti limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni. Il fondamento dell'efficacia esterna delle limitazioni non deve essere pertanto ricercato nella legge di circolazione del titolo. L'Ascarelli, dopo aver escluso che l'art.
2355 cod. civ. (ora art.
2355 bis cod.civ.) possa valere ad introdurre la "generale opponibilità
erga omnes delle clausole validamente introdotte nello statuto" (
Sui limiti..., op. cit., p. 296) rinviene la giustificazione dell'efficacia reale nella fonte contrattuale del vincolo sociale. Stante la plurilateralità del rapporto e la sua natura negoziale, la circolazione della posizione di socio sarebbe sottoponibile al consenso degli altri soci ovvero potrebbe "ammettersi la possibilità statutaria anche della sua esclusione, o, solo della sua limitazione, così come la cessione del contratto è possibile, solo purchè l'altra parte (nel caso: gli altri soci) vi consenta" (
Sui limiti..., op. cit., p. 298). Non sembra che a questa opinione, pur autorevolmente sostenuta, debba aderirsi. L'Autore in sostanza si richiama alla disciplina della cessione del contratto, pur premettendo di non considerare pertinente l'identificazione dell'istituto di cui agli artt.
1406 e ss. cod. civ. con il caso dell'alienazione di una quota o un'azione non liberata. V'è tuttavia da dubitare che la posizione di socio nell'ambito delle società di capitale possa ricondursi a quella di una parte nell'ambito di un normale contratto a prestazioni corrispettive. Il principio generale in tema di società a base capitalistica è piuttosto quello di una relativa indifferenza (che si estrinseca maggiormente nella s.p.a., in tono minore nella s.r.l.) della qualità personale del socio, se è vero che unanimemente si desume dal tenore dell'art.
2355 cod. civ. (ora art.
2355 bis cod.civ.) che l'alienazione delle azioni nominative non possa essere eliminata del tutto (cfr. Ferrara, op. cit ., p.433; Frè , op. cit ., p. 249; Di Sabato, op. cit., p. 311; Galgano,
Società per azioni, Bologna, 1978, p. 80). Perciò il riferimento alla "contrattualità" del vincolo sociale non pare possa dar conto dell'efficacia reale delle limitazioni al trasferimento della partecipazioni. Questa può forse giustificarsi alla luce dei principi generali.
top3nota4
Contra: cfr. AAVV,
Casi e materiali di diritto commerciale. Società per azioni, vol. I, Milano, 1974, p. 290 ove il riferimento alla norma viene giudicato "di minore interesse" nonchè "non decisivo" al fine di spiegare gli effetti in discussione.
top4nota5
Così Di Sabato, op. cit., p. 312.
top5Bibliografia
- AAVV, Casi e materiali di diritto commerciale.Società per azioni, Milano, I, 1974
- ANGELONI, Il patto di prelazione fra i soci nella vendita di azioni o di quote di società, Padova, La società per azioni alla metà....., I, 1961
- ASCARELLI, Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie, Banca, borsa, titoli di credito, I, 1953
- DE FERRA, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964
- DE MARTINI, Esercizio del diritto di voto per le azioni sociali date in pegno e opponibilità alla società delle relative convenzioni, Giur.compl. Cass.civ. , II, 1945
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
- FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
- FRE', La società per azioni, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, V, 1982
- GALGANO, Società per azioni, Bologna, 1978
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- Quesito n. 267-2017/I, Usufrutto su partecipazioni con riserva del diritto agli utili al socio
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- Quesito n. 545-2013/I, Pegno su partecipazione in srl consortile e limitazioni statutarie alla circolazione delle quote
- Quesito n. 450-2012/C, Patto di famiglia avente ad oggetto azioni già costituite in fondo patrimoniale con riserva di proprietà
- Quesito n. 240-2011/I, Sequestro di azioni e voto assembleare, mancato tempestivo deposito delle osservazioni del collegio sindacale
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