Sorte della garanzia del creditore titolare di pegno sulle azioni in caso di vendita a terzi dei diritti di opzione. (Tribunale di Milano, 29 marzo 2016)

L'art. 2352 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, non prevede disposizioni espresse circa la sorte della garanzia in caso di vendita di diritti dell’opzione spettanti, in caso di aumento di capitale, ad azioni conferite in pegno, limitandosi ad attribuire la titolarità del diritto di opzione e delle azioni optate al socio. Ciò nondimeno il riconoscimento al socio delle azioni optate (in caso di esercizio dell'opzione) e l'inciso "per suo conto" contenuto nel II comma della predetta norma, fanno desumere la volontà del legislatore di attribuire al socio debitore sia le azioni optate, sia il ricavato dalla vendita del diritto di opzione, liberi da pegno, in conformità agli interessi che vengono in rilievo in caso di aumento oneroso del capitale sociale: l'interesse del socio ad ottenere un'utilità patrimoniale libera da vincoli, sottoscrivendo le nuove azioni od incamerando il corrispettivo della vendita, e quello del creditore che non necessariamente vede con ciò diminuita la sua garanzia e che, nel caso solo eventuale in cui ciò accada, potrà avvalersi dei rimedi generali (art. 2743 c.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Che cosa ne è della garanzia del creditore pignoratizio sulle azioni nel caso di aumento del capitale? L'art.3352 cod.civ. tace sul punto: i Giudici ne hanno ricavato che al socio debitore spettano liberi da ogni vincolo sia le azioni di nuova sottoscrizione, sia quanto eventualmente ricavato dall'alienazione del diritto di opzione. Va peraltro posto in luce come queste conseguenze siano logicamente correlate all'esborso delle liquidità necessarie per procedere all'aumento di capitale: tanto nell'ipotesi in cui tali liquidità siano state erogate dal socio sottoscrittore, quanto nel caso in cui sia un terzo ad aver provveduto ad acquistare a titolo oneroso i diritti di opzione funzionali a sottoscrivere i nuovi titoli, il creditore, terzo rispetto all'intera dinamica, non può dirsi pregiudicato. Va comunque osservato come siano in ogni caso fatti salvi i rimedi previsti dalla legge per l'eventualità del deterioramento della cosa data in pegno (artt. 2795 cod.civ. in relazione all'art. 2743 cod.civ.).

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