Sorte della garanzia del creditore titolare di pegno sulle azioni in caso di vendita a terzi dei diritti di opzione. (Tribunale di Milano, 29 marzo 2016)
L'art. 2352 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, non prevede disposizioni espresse circa la sorte della garanzia in caso di vendita di diritti dell’opzione spettanti, in caso di aumento di capitale, ad azioni conferite in pegno, limitandosi ad attribuire la titolarità del diritto di opzione e delle azioni optate al socio. Ciò nondimeno il riconoscimento al socio delle azioni optate (in caso di esercizio dell'opzione) e l'inciso "per suo conto" contenuto nel II comma della predetta norma, fanno desumere la volontà del legislatore di attribuire al socio debitore sia le azioni optate, sia il ricavato dalla vendita del diritto di opzione, liberi da pegno, in conformità agli interessi che vengono in rilievo in caso di aumento oneroso del capitale sociale: l'interesse del socio ad ottenere un'utilità patrimoniale libera da vincoli, sottoscrivendo le nuove azioni od incamerando il corrispettivo della vendita, e quello del creditore che non necessariamente vede con ciò diminuita la sua garanzia e che, nel caso solo eventuale in cui ciò accada, potrà avvalersi dei rimedi generali (art. 2743 c.c.).