Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 5


Omessa distribuzione delle azioni
Le società per azioni hanno facoltà di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscano ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonché, nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti