Codice Civile art. 2193


EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE
1. I fatti dei quali la legge prescrive l' iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l' iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
2. L' ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l' iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l' iscrizione è avvenuta.
3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

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