Usufrutto di crediti e di titoli di credito



Qualora il diritto di usufrutto abbia ad oggetto "crediti", l'usufruttuario da solo, ne può riscuotere gli interessi. A tale effetto egli ha diritto alla consegna (possesso) dei documenti necessari. Se si tratta di riscuotere il capitale stesso del credito è invece necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento effettuato a uno solo di essi non è opponibile all'altro (di modo che il debitore potrebbe essere costretto ad effettuare un nuovo pagamento). Il capitale riscosso resta soggetto all'usufrutto in luogo del credito estinto e dev'essere investito in maniera fruttifera, o scelta d'accordo tra proprietario nudo e usufruttuario, o altrimenti determinata dall'autorità giudiziaria. L'art. 1000 cod.civ. parla di un "capitale gravato d'usufrutto" nota1.

La questione se l'usufrutto d'un titolo di creditonota2 dia diritto all'acquisto da parte dell'usufruttuario anche dei premi e delle altre utilità aleatorie, è risolta dall'art. 1998 cod.civ., nel senso che tali premi ed utilità spettano al proprietario come valore capitale, ma cadono come oggetto sotto il godimento dell'usufruttuario.

Note

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Riguardo la norma contenuta nell'art.1000 cod.civ. si suole parlare di usufrutto di credito. La dottrina su tale argomento si presenta alquanto divisa. Mentre v'è chi (es. il Cicu ed il Biondi) sostiene la natura reale di questa particolare specie d'usufrutto, altri, al contrario, ne affermano il carattere obbligatorio. Il titolare del credito conferisce all'usufruttuario solo il diritto al percepimento degli interessi, mentre per quanto riguarda la riscossione del capitale si potrebbe senz'altro invocare lo schema delle obbligazioni a legittimazione congiuntiva. Risulta infatti necessario il concorso sia del creditore che dell'usufruttuario. E' palese che, accogliendo quest'ultima configurazione, risulterebbe mancante il requisito dell'immediatezza, carattere necessario dei diritti reali. Occorre inoltre rimarcare come questi ultimi siano caratterizzati dall'avere per oggetto le cose materiali, sulle quali si esplica il potere immediato del titolare: nella fattispecie invece tale materialità non sembrerebbe sussistere. Pare, in definitiva, che l'usufrutto su credito venga a configurare un'ipotesi di diritto avente ad oggetto un altro diritto, ciò che viene in via teorica per lo più negato con decisione. In merito si vedano Cicu, Diritto civile. Dell'usufrutto (lezioni dell'anno acc. 1924-1925), Bologna, 1925, p.32; Biondi, Cosa corporale ed incorporale (diritto civile), in N. Dig. it., p.1016; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 613 e ss.; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.220; Ferrara, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano, Torino, 1905, pp.52 e ss.; sui diritti reali Comporti, Diritti reali I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani; Bianca, op.cit., pp.122 e ss.
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Al contrario dell'usufrutto di credito, quello di titoli di credito può essere ammesso. In questo caso la materialità dell'oggetto è data dal documento nel quale è incorporato il credito, documento che attribuisce al suo possessore la c.d. "legittimazione cartolare". L'usufruttuario potrà richiedere, trattandosidi titolo nominativo, sia l'annotazione sul titolo e sul registro dell'emittente, sia il rilascio di un titolo separato da quello del proprietario ex art. 2025 cod. civ. . In caso di titolo al portatore o all'ordine, dovrà farsi consegnare il titolo oppure far annotare su di esso la girata. Si veda Pugliese, Sull'usufrutto dei titoli di credito, in Scritti giuridici scelti, IV, Napoli, 1986, p.746.
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Bibliografia

  • BIONDI, voce Cosa corporale ed incorporale (diritto civile), Milano, N.mo Dig. it.
  • CICU, Diritto civile. Dell'usufrutto (lezioni dell'anno acc. 1924-1925), Bologna, 1925
  • COMPORTI, Diritti reali I) Diritto civile, Enc.giur.Treccani, XI, 1989
  • FERRARA, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano, Torino, 1905
  • PUGLIESE, Sull'usufrutto dei titoli di credito, Napoli, Scritti giuridici scelti, IV, 1986

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