Cassazione Civ. Sez. IV, 3771/02: La prova del possesso sia per l'elemento materiale sia per l'elemento subiettivo dell'animus spetta alla parte che chiede il riconoscimento in suo favore.

Con riguardo all'usucapione speciale per piccola proprietà rurale, di cui alla legge 346/1976, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva.

Commento

La specialità della fattispecie acquisitiva non si riverbera sul regime probatorio relativamente ai presupposti di cui deve dare conto colui che intende giovarsi dell'usucapione.

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