Tutela risarcitoria e tutela inibitoria (responsabilità extracontrattuale)



L'azione inibitoria si distingue da quella risarcitoria. La prima, a differenza del'ultima, è volta a prevenire il verificarsi ovvero il permanere di un pregiudizio. In quanto tale essa risulta complementare, venendo a completare gli strumenti di tutela di chi subisce il danno. Proprio la diversità di struttura e di funzione tra le due figure di protezione, che pur restano unite dalla medesima finalità di tutela del danneggiato, fa sì che esse possano anche concorrere.

Le differenze tra tutela inibitoria e risarcitoria sono assai rilevanti e possono così sintetizzarsi, nota1:
  1. con riguardo alla funzione, mentre il risarcimento del danno mira a fornire ristoro per la perdita subìta ed il mancato guadagno, gravanti altrimenti sul danneggiato, la tutela inibitoria ha quale finalità quella di prevenire il verificarsi dell'evento dannoso, ovvero, qualora questo sia già in atto, impedire il protrarsi delle conseguenze pregiudizievoli;
  2. con riguardo ai presupposti, sia l'azione risarcitoria, sia quella inibitoria richiedono che il danno che, rispettivamente, si chiede di risarcire o di impedire, presenti i caratteri dell'ingiustizia. Tuttavia, mentre, ai fini dell'ottenimento della condanna al risarcimento, è, altresì, indispensabile che il danno si sia effettivamente verificato e che siano presenti gli altri elementi costitutivi della fattispecie illecita (nesso di causalità, elemento soggettivo), viceversa la tutela inibitoria può essere azionata anche in presenza di un pericolo di danno, ossia della mera potenzialità del pregiudizio. Inoltre, essa può essere apprestata, pur in assenza, da parte del soggetto che pone in essere il pregiudizio, di dolo o colpa. Tale distinzione emerge chiaramente dal raffronto, in materia di concorrenza sleale, tra gli artt. 2599 e 2600 cod. civ.. Invero, la prima delle citate norme dispone che la sentenza che accerti atti di concorrenza sleale ne possa inibire la continuazione, senza richiedere alcun vaglio dell'elemento soggettivo in capo all'autore di tale condotta. Al contrario, l'articolo seguente sancisce in capo al medesimo soggetto l'obbligo di risarcire il danno, qualora gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o colpa. Va poi osservato come l'art.2601 cod. civ. attribuisca alle associazioni professionali la legittimazione attiva a promuovere l'azione per reprimere la concorrenza sleale (cui non sempre si può cumulare quella intesa ad ottenere il risarcimento del danno in base alla norma che precede: cfr. Cass. Civ., Sez.III, 7047/12).
  3. con riguardo al contenuto, deve rilevarsi come la tutela inibitoria si caratterizzi per l'atipicità delle forme di intervento da parte del giudice. Il contenuto, cioè, non è legislativamente predeterminato, ma il giudice deve, di volta in volta, assumere i provvedimenti più idonei a realizzare la finalità che ci si prefigge;
  4. per quanto attiene, infine, l'ambito di applicazione, si discute in ordine all'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di tutela inibitoria, sulla scorta di quanto previsto, in materia di responsabilità civile, dall'art. 2043 cod. civ. . Al di là, cioè, delle ipotesi tipiche, previste dal legislatore, quali, ad esempio, quelle contenute negli artt. 7, 10 e 2599 cod. civ., ci si chiede se sia possibile esperire l'azione inibitoria. L'opinione prevalente in dottrina è nel senso di riconoscere tale principio, nonostante la mancanza di un'espressa previsione, almeno per le manifestazioni della personalità umana giuridicamente rilevanti. Si è, altresì, ipotizzato di rinvenire il fondamento normativo di tale principio nell'art. 700 c.p.c., che, com'è noto, consente al giudice di emettere, in via provvisoria e cautelare, i provvedimenti d'urgenza idonei ad assicurare gli effetti della successiva decisione di merito, laddove il diritto fatto valere in giudizio sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile;
  5. infine, l'azione inibitoria si contraddistingue da quella risarcitoria anche per una maggior ampiezza della legittimazione attiva. Invero, quest'ultima non è necessariamente individuale, ma può spettare anche ad associazioni rappresentative di utenti o consumatori. La ragione di ciò risiede nel fatto che l'azione mira ad eliminare il pericolo di un danno che, tendenzialmente, non si è ancora verificato e, pertanto, non è ancora possibile individuare i soggetti "danneggiati".

Note

nota1

La sintesi è in Breccia-Bruscuglia-Busnelli-Giardina-Giusti-Loi-Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto privato, Torino, 2004, II parte.
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Bibliografia

  • BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-..., Diritto privato, Torino, II, 2004


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