Cass. civile, sez. III del 2012 numero 7047 (09/05/2012)



Le associazioni professionali possono avviare la causa per reprimere la concorrenza sleale dei singoli professionisti ma non per ottenere il risarcimento del danno. L’art. 2601 c.c. attribuisce alle associazioni professionali la legittimazione a promuovere “l’azione per la repressione della concorrenza sleale”; detta azione, volta a reprimere i fatti di concorrenza sleale, è peraltro diversa da quella risarcitoria, meramente eventuale, prevista dal precedente art. 2600 c.c..

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