Codice Civile art. 2601


AZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
1. Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l' azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2601"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti