Le associazioni professionali possono avviare la causa per reprimere la concorrenza sleale dei singoli professionisti, ma non per ottenere il risarcimento del danno in difetto di una concreta operatività nel relativo settore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7047 del 9 maggio 2012)
Le associazioni professionali possono avviare la causa per reprimere la concorrenza sleale dei singoli professionisti ma non per ottenere il risarcimento del danno. L’art. 2601 c.c. attribuisce alle associazioni professionali la legittimazione a promuovere “l’azione per la repressione della concorrenza sleale”; detta azione, volta a reprimere i fatti di concorrenza sleale, è peraltro diversa da quella risarcitoria, meramente eventuale, prevista dal precedente art. 2600 c.c..