Tribunale di Vercelli, del 2018 (28/03/2018)



Dal punto di vista giuridico, l'inserimento del beneficiario in casa di ricovero è operazione sicuramente lecita e ammissibile nell'ambito della amministrazione di sostegno, e ciò anche indipendentemente dal dissenso del beneficiario, ove pretestuoso; infatti, l'art. 358 c.c. - norma che dispone che il minore in tutela (dunque l'interdetto) non può abbandonare l'istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di AdS ex art. 411 c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario. Né ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di AdS, con conversione della stessa in tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena illustrata; dall'altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell'ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando la misura di ADS sia già aperta.

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