Tribunale di Torino del 1997 (27/03/1997)


Ai fini di valutare l' efficacia rispetto ai creditori di una garanzia rilasciata dal fallito in favore di un terzo, la contestualità tra garanzia e debito garantito, che consente di presumere l' onerosità della stessa, deve essere valutata non in senso meramente cronologico e formale, bensì funzionale e teleologico (nella specie, è stata ritenuta non contestuale al sorgere del credito la fideiussione rilasciata al momento in cui al soggetto garantito, già debitore per pregressi rapporti, veniva concesso un ulteriore fido).

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