Tribunale di Torino del 1987 (23/04/1987)


Il contratto stipulato da uno sciatore con il gestore di un impianto di risalita riguarda esclusivamente il servizio di trasporto a monte e non estende i suoi effetti anche alla successiva discesa eseguita dall'utente con autonomia di condotta. Pertanto non sussiste una responsabilità contrattuale del gestore per l'infortunio subito dallo sciatore dopo lo sganciamento dal seggiolino e dopo aver percorso alcuni metri della pista in discesa. Infine deve escludersi anche una responsabilità extracontrattuale dello stesso gestore ex art. 2050 c.c., qualora si accerti che la situazione dei luoghi, nei pressi dell'arrivo della seggiovia non presentava alcuna insidia e l'infortunio era stato, pertanto, causato dall'imperizia dello sciatore.

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