Tribunale di Torino del 1995 (19/05/1995)


La relazione di stima ex art. 2343 c.c. (in tema di conferimenti di beni in natura e di crediti) è necessaria solo in caso di costituzione di una beneficiaria con capitale sociale di valore superiore al valore contabile del patrimonio netto alla stessa assegnato dalla società scissa, e non quando il capitale sia esattamente corrispondente ai valori contabili della quota di patrimonio netto assegnato desunti dal bilancio correttamente redatto.

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