Tribunale di Torino del 1984 (08/10/1984)


L'eccezione di nullità per illiceità dell'oggetto dell'atto costitutivo di una società di persone, sul quale è fondata la domanda di rendiconto proposta da alcuni soci nei confronti di chi viene indicato come amministratore, può essere anche proposta con la comparsa conclusionale, ma dev'essere disattesa se alla stregua degli elementi di giudizio già acquisito agli atti non risulti sufficientemente provata la difformità dell'oggetto sociale da norme inderogabili. Il socio di una società personale, cui spetti il potere di ordinaria amministrazione disgiuntamente dagli altri soci, anch'essi titolari dello stesso potere, può legittimamente conferire, secondo i patti sociali, procura ad amministrare ad altro socio escluso dall'amministrazione della società. La trasformazione di una società in nome collettivo in accomandita semplice, nella quale la qualifica di accomandatario è attribuita agli stessi soci cui competeva l'amministrazione dell'originaria società in nome collettivo, non estingue la procura ad amministrare che, prima della trasformazione, uno dei soci amministratori aveva conferito ad altro socio non amministratore; in ogni caso il procuratore, il quale abbia continuato ad amministrare in forza di quella procura, è tenuto a rendere il conto.

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