Tribunale di Torino del 2015 (27/11/2015)



Deve ritenersi che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ben possa essere parte contraente di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento e cioè di quel contratto in base al quale, secondo la prassi, una parte si obbliga a prestare assistenza, solitamente alla stregua di una cosiddetta “badante”, all’altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile. Ne consegue che il giudice tutelare può autorizzare l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto in capo al beneficiario stesso a fronte dell’impegno della badante medesima a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla morte della persona in difficoltà.

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