Funzione amministrativa e qualità di socio nelle società a base personale



Tra gli interpreti è vivamente dibattuta la possibilità o meno che un soggetto privo della qualità di socio di una società a base personale possa esercitare il potere di amministrare (artt. 2257 e 2258 cod. civ.).

La soluzione del problema dipende dalla concezione di fondo della sostanza della funzione amministrativa. Chi reputa che essa debba essere ricondotta al mandato o alla preposizione institoria è propenso ad ammettere che un soggetto estraneo alla compagine sociale possa rivestire la qualità di amministratore nota1. Coloro che, al contrario, ritengono che detta qualifica sia intimamente connessa con la parallela qualità di socio, negano tale esito interpretativo nota2. Vediamo di sottoporre a verifica gli argomenti posti a sostegno delle opposte tesi.

Anzitutto giova osservare come la legge non si esprima in maniera diretta sul punto. Un esplicito divieto di attribuire la funzione di amministrazione a soggetti non soci non si rinviene. L'art. 2259 cod. civ. , dettato in tema di revoca della facoltà di amministrare, contiene il riferimento alla distinzione tra amministratore nominato con il contratto sociale ed amministratore nominato con atto separato. In tale ultimo caso la revocabilità viene regolata dalle norma dettate in materia di mandato. Ecco che il riferimento da un lato ad una nomina distinta rispetto a quella che si accompagnerebbe all'assunzione della qualità di socio in sede di costituzione della società nota3, dall'altro il richiamo esplicito alle regole del mandato (richiamo rafforzato nel successivo art. 2260 cod. civ. ) potrebbe rendere credibile la possibilità di un amministratore non socio. D'altronde anche chi nega questo esito interpretativo non esclude che la società possa avvalersi di procuratori o anche di institori (magari designando addirittura un socio escluso dall'amministrazione: si veda Tribunale di Torino, 08/10/1984 ), pur essendo stato esclusa la validità del conferimento di poteri di amministrazione generali ed esclusivi (cfr. Tribunale di Milano, 22/12/1983 ). La teoria negatrice utilizza peraltro l'argomento sistematico secondo il quale vi sarebbe un collegamento tra responsabilità per le obbligazioni sociali e potere di amministrazione. Gestire significa assumere potenzialmente rischi. Poichè la responsabilità patrimoniale della società si accompagna necessariamente a quella dei soci, colui che amministra pone in essere atti le cui conseguenze economiche sono destinate a riflettersi sul patrimonio dei soci. Ne seguirebbe l'indispensabile connessione tra qualità di amministratore e di socio. E' d'altronde il caso di osservare come, forse non casualmente, l'unica ipotesi in cui il socio può giovarsi di una limitazione di responsabilità è quello in cui non assuma la veste parallela di amministratore, non potendo spendere il nome della società (cfr. art.2267). Cosa dire invece del terzo, non socio, che avesse posto in essere atti di gestione sociale? Al riguardo è stato deciso nel senso della di lui responsabilità nei confronti della società per l'adempimento degli obblighi propri dell'amministratore (Tribunale di Catania, 19/10/1987 ).

Note

nota1

In questo senso cfr. Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974, p. 357; Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, vol. II, Torino, 1997, p. 98.
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nota2

Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 227.
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nota3

Cosa intendere con l'espressione "atto separato"? Si tratta di un atto di modifica dei patti sociali ovvero di un semplice conferimento di poteri? In quest'ultimo caso, in via astratta, esso sarebbe riferibile anche ad un soggetto privo della qualità di socio. L'art. 2259 cod. civ. è muto sul punto, nè altra norma lo chiarisce.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
  • SPADA PAOLO, La tipicità delle società, Padova, 1974

Prassi collegate

  • Quesito n. 98-2015/I, Amministratore estraneo nella società semplice
  • Quesito n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale
  • Persone giuridiche amministratrici di società

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