Tribunale di Napoli del 2013 numero 5515 (30/04/2013)



In tema di contributi condominiali, devono essere considerate di competenza dell'assemblea condominiale le spese relative alle parti che, pur essendo ricomprese nella proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono tuttavia strettamente connesse con le parti comuni dell’edificio, in quanto collegate a queste ultime, sotto il profilo tecnico, da un inscindibile rapporto di funzionalità e complementarità; deriva che le spese che attengono alla funzionalità del balcone come proiezione della proprietà individuale, devono essere eseguite dal proprietario dell'appartamento cui il balcone inerisce, non avendo attinenza alcuna con le parti comuni dell’edificio.

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