Tribunale di Napoli del 2013 numero 250 (21/02/2013)



Considerato che l’art. 5, L. n. 22481865, alleg. E, impone al giudice di non applicare gli atti amministrativi e i regolamenti non conformi alla legge, deve essere disapplicato perché contrario a fondamentali principi costituzionali e comunitari del diritto alla riservatezza della persona e al buon andamento della pubblica amministrazione il d.m. Economia 24.12.2012, che deve pertanto considerarsi radicalmente nullo ne consegue che manca il presupposto previsto perché l’Agenzia delle Entrate possa eseguire gli accertamenti sintetici mercé il cosiddetto redditometro e dunque deve ordinarsi, nei confronti del contribuente parte in causa, all’Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, IV e V comma, d.p.r. n. 6001973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente e di comunicare formalmente al contribuente se è in atto un’attività di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell’applicazione del redditometro e, in caso positivo, di distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione.

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