Tribunale di Napoli del 2009 (10/06/2009)




L'azienda facente parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di comunione solo se è operante al fine del mero godimento in comune da parte degli eredi. Qualora invece detta azienda viene esercitata congiuntamente dagli eredi con finalità speculative, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società, sia pure di fatto, con la conseguenza che i rapporti tra gli eredi sono regolati dalle norme dettate in materia di società.

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