Tribunale di Napoli del 2004 (20/12/2004)


Ai fini dell'approvazione delle delibere di trasformazione della forma societaria si richiede il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti piu` della meta` del capitale sociale. Ciò senza distinzione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo e anche in deroga a clausole statutarie. La delibera di trasformazione di una societa` a responsabilita` limitata in societa` per azioni che non contenga la nomina dei componenti dei nuovi organi di gestione e di controllo della societa` non puo` essere iscritta nel Registro delle imprese.

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