Tribunale di Napoli del 1995 (28/10/1995)


Il condominio è facultato ad eseguire sui muri maestri le opere necessarie per la eliminazione dello stato di pericolo che si sia manifestato, anche se queste opere dovessero comportare la chiusura, con muratura, di parte del muro maestro interessato e, quindi, la sottrazione di questa parte - di cui, in precedenza, si era illegittimamente appropriato il condomino - dalla proprietà esclusiva di quest' ultimo, atteso che il muro maestro, costruito in muratura di tufo, costituente la parete di spina centrale di un appartamento (di proprietà individuale) è da considerarsi parte comune dell' edificio, ai sensi dell' art. 1117 Codice civile, in assenza di un titolo che ne giustifichi e ne comprovi la proprietà esclusiva ovvero l' acquisizione della stessa per usucapione da parte del condomino interessato.I muri maestri e perimetrali di un edificio, infatti, essendo naturalmente destinati a sorreggere l' intera costruzione, costituiscono, per tutta la loro estensione, oggetto di comunione pro indiviso.

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