Tribunale di Napoli del 1993 (08/01/1993)


E' legittimo, e quindi può essere iscritto nel registro delle imprese, l'atto costitutivo di una società personale cui partecipi altra società di persone, non ravvisandosi, né sotto il profilo dell' intuitus personae, né sotto quello dell' incompatibilità tra i tipi sociali, così come neppure sotto quello dell' intersecazione dei rispettivi regimi di responsabilità, alcun elemento ostativo alla fattispecie. Peraltro, il controllo ex art. 2189, secondo comma, codice civile, investendo la mera legalità dell' atto, non consente di sindacare circa la legittimità della fattispecie in questione.

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