La mediazione come procedimento di risoluzione delle controversie

Con il D. Lgs. 28 del 2010 venne introdotta la mediazione come procedimento necessario per la risoluzione di alcune controversie in materia civile. Secondo l'impianto normativo non sarebbe risultata praticabile la via del giudizio ordinario se non prima di aver tentato di risolvere la lite con tale strumento. Peraltro la portata della normativa era stata assolutamente ridimensionata per effetto dell'intervento del Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost., 272/12) che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs., n. 28/10 e delle altre norme che configurano come obbligatorio il ricorso alla mediazione per eccesso di delega. Sostanzialmente il procedimento di mediazione tornava ad essere facoltativo come prima dell'intervento del detto corpo normativo. A mutare tale sostanziale inoperatività della normativa è intervenuto il c.d. "decreto del fare". Con la l. 9 agosto 2013 n.98 (che ha convertito il d.l. 21 giugno 2013 n.69) è stata ripristinata, sia pure per quattro anni a far tempo dal 20 settembre 2013, l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale.

L'originario testo normativo in materia è stato modificato, prevedendo una serie di snellimenti. L'art. 1 contiene una serie di definizioni.

La disposizione precisa infatti che per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
Mediatore è dunque la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
Nel caso in cui il procedimento abbia successo, ha luogo la conciliazione, cioè la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
Si parla poi di "organismo" come dell'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione. A tal fine è stato istituito un apposito registro con decreto del Ministro della giustizia.

La mediazione costituisce, nelle materie che vi sono soggette, condizione di procedibilità dell'azione avanti al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. citato, infatti, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

Allo scopo di conferire piena efficacia al risultato pratico della mediazione, è stato introdotto un nuovo comma alla fondamentale norma di cui all'art. 2643 cod.civ.. Devono infatti essere trascritti, ai sensi del n. 12-bis) della norma citata, gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Va osservato che, ai sensi del II comma dell'art. 5 del D. Lgs. citato, introdotto per effetto della novellazione del 2013, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.

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