Azione negatoria



La lesione che un soggetto può subire in quanto proprietario può esser ricondotta non solo alla sottrazione del possesso o della detenzione del bene, ma in misura più modesta anche da quei comportamenti che si concretino nell' impedire il godimento del diritto o comunque arrecare molestia al libero esercizio del diritto del proprietario.
Lo strumento di tutela per il proprietario adatto a questi casi è previsto dall'art. 949 cod.civ..
L'azione negatoria di cui alla norma citata è un' azione di accertamento negativo che viene accordata al proprietario allo scopo di porre termine alle molestie o turbative prodotte da terzi tanto di fatto (ossia consistenti in meri atti materiali di disturbo o impedimento dell'esercizio del diritto) quanto di diritto (vale a dire per far dichiarare l'inesistenza di diritti di godimento che altri vantino sulla cosa) nota1 .
Il tutto fatto salvo il risarcimento dei danni, che potrà sempre esser domandato dal proprietario, previa dimostrazione della sussistenza di essi.
La legittimazione attiva in ordine all'azione negatoria compete al solo titolare della proprietà.
Per quanto attiene agli altri diritti reali parziari di godimento non pare discutibile che il rimedio sia accordabile anche all'enfiteuta, stante la estrema latitudine dei poteri che la legge gli accorda. Il dubbio viene risolto in senso affermativo anche per quanto riguarda l'usufruttuario, sia pure limitatamente alle pretese che possano ledere il diritto di costui (si pensi alla affermazione dell'esistenza di una servitù), dovendo egli comunque chiamare in giudizio il proprietario. Analogamente si può dire per l'usuario e l' habitator, il diritto dei quali sostanzialmente si può assimilare (in senso riduttivo) all'usufrutto. Sicuramente non possiede alcuna legittimazione attiva il mero conduttore, al quale incombe l'obbligo di avvertire il proprietario (art. 1586 cod.civ.) delle eventuali pretese di terzi sulla cosa locata, ciò sotto pena dei danni (Cass. Civ. Sez. II, 4744/87).Viene altresì negata la legittimazione del semplice possessore senza titolo.
Il soggetto legittimato passivamente è l'autore della molestia o della turbativa. Nel caso in cui essa si sostanzi nell'affermazione della titolarità di un diritto incompatibile il legittimato passivo si identificherà pertanto in chi si afferma titolare di esso (es.: Caio, proprietario del preteso fondo dominante assume di vantare un diritto di servitù sul fondo altrui). Stante la natura reale dell'azione, essa è esperibile anche nei confronti del nuovo proprietario, pure nell'ipotesi in cui le opere contestate siano state realizzate dal precedente titolare del fondo ipoteticamente dominante (Cass. Civ. Sez. II, 637/03). E' stato ritenuto sussumibile nell'ipotesi in esame anche il promuovimento della domanda giudiziale intesa a denunziare la violazione delle distanze legali tra le costruzioni e volta ad ottenere l'arretramento della costruzione realizzata, domanda pertanto trascrivibile ai sensi del n.3 dell'art.2653 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Unite, 13523/06).
La prova di cui risulta onerato l'attore è semplicemente quella di vantare un valido titolo di acquisto.
Poichè l'azione è volta solo al riconoscimento della libertà del bene come libera da diritti di terzi, non viene richiesta come invece accade nel caso dell'azione di rivendicazione, la prova rigorosa della proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 4803/92).
Una volta provata la proprietà in base ad un titolo valido sarà il convenuto a dover dare conto della fondatezza della propria pretesa. Egli ha pertanto l'onere di dimostrare il diritto che vanta (Cass. Civ. Sez. II, 301/96).
La proprietà si presume infatti libera da pesi o vincoli.Incombe dunque a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, l'onere di fornirne la dimostrazione in forza del principio processuale che ognuno deve provare le proprie asserzioni: spetterà pertanto nell'azione negatoria al convenuto che afferma un diritto dar la prova della esistenza di esso o dei fatti da cui ne dipende l'acquisto nota2.

Note

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La dottrina è concorde nel riconoscere carattere reale all'azione negatoria. Essa non può essere esperita contro chi vanta sulla cosa diritti meramente personali, che cioè non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. L'azione viene definita o negatoria per danni (o di condanna), o negatoria d'accertamento. La distinzione si impernia sul fatto che l'attore cerchi di far cessare eventuali turbative e molestie della proprietà oppure di far dichiarare semplicemente l'inesistenza dei diritti che un altro affermi sulla cosa. Cfr. Gambaro, Il diritto di proprietà, Milano, 1995 e Confessoria e negatoria (azione), in Enc. giur. Treccani; Marchetti, voce Azione confessoria e negatoria, in Enc. dir.; Vecchi, Obbligazioni negative e posizioni di divieto, Roma, 1996; Favara, Azione confessoria e negatoria, in N.mo Dig. it.; Barbero, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, Milano, 1950. E' stato escluso che possa integrare un pregiudizio tutelabile mediante l'azione in parola l'apposizione sulla facciata di un edificio confinante di un cappotto isolante: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16631/13.
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nota2

V. De Martino, Beni in generale. Proprietà(artt.810-956), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 546.
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Bibliografia

  • BARBERO, La legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis, Milano, 1950
  • FAVARA, Azione confessoria e negatoria, N.sso Dig. it., II, 1958
  • GAMBARO, Confessoria e negatoria (azione), Enc. giur. Treccani, VIII, 1988
  • GAMBARO, Il diritto di proprietà, Milano, 1995
  • MARCHETTI, Azione confessoria e negatoria, Enc. Dir, IV, 1959
  • VECCHI, Obbligazioni negative e posizioni di divieto, Roma, 1996

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