Codice Civile art. 2501-septies
Elenco dei capitoli
DEPOSITO DI ATTI 1. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: (Alinea così modificato dalla lett. a) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123) 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; (Numero così modificato dalla lett. b) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123) 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; (Numero così modificato dal comma 33 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. (Numero così sostituito dalla lett. c) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123) 2. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. (Comma così modificato dalla lett. d) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123) (Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) (Testo previgente: 1. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; (Numero così modificato dal comma 33 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile".) 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater. 2. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. (Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, è stato aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). )